Statuto
Genitori tosti in tutti i posti APS ONLUS
Art. 1 Denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017, l’Ente del Terzo Settore denominato “Genitori tosti in tutti i posti APS Onlus”, in forma abbreviata “Genitori tosti APS Onlus”, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’associazione ha sede legale in via G. Fincato 41/b, nel Comune di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’associazione opera nel territorio Nazionale.
Allo scopo di creare una rete tra genitori di figli con disabilità, sull’intero territorio nazionale, l’associazione promuove tra i suoi soci la costituzione di rappresentanze a livello regionale, anche attraverso l’apertura di sedi.
Norma transitoria
Gli adeguamenti effettuati nel presente statuto a norma del D.Lgs. 117/2017 risulteranno essere efficaci con decorrenza del termine previsto dagli articoli 101 e 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. Nello stesso termine risulteranno inefficaci le vecchie clausole statutarie previste dal D.Lgs. n.460 del 1997 in materia di Onlus.
L’utilizzo dell’acronimo ETS, che andrà a sostituire l’acronimo ONLUS, è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
ART. 2 – Statuto
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’oggetto sociale dell’associazione prevede il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale da svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato:
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale (L. n.53 del 28/03/03), nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle Attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
L’Associazione persegue le attività di cui sopra mediante la realizzazione delle seguenti azioni riportate a titolo esemplificativo:
- a) la valorizzazione e la promozione umana e sociale delle persone con disabilità, per tutelarne la dignità, difenderne i diritti e migliorarne la qualità della vita;
- b) svolgere attività in favore delle persone con disabilità per rendere concreti ed effettivi i principi sanciti dalla Carta Costituzionale, dalle leggi vigenti e soprattutto dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, battendosi contro le forme di discriminazione ed emarginazione che possano verificarsi nella Scuola, nel mondo del Lavoro e nella Società;
- c) promuovere la dignità educativa della famiglia con figli con disabilità e favorire la collaborazione della stessa con gli operatori della scuola, dei servizi educativi e socio-sanitari territoriali per la realizzazione di interventi ed attività che attuino davvero un’inclusione;
- d) informare l’opinione pubblica sulle varie tematiche inerenti la disabilità promuovendo, organizzando e gestendo iniziative editoriali, di sensibilizzazione ed informazione (convegni, conferenze, incontri di studio, seminari, tavole rotonde, campagne informative, petizioni) ritenute utili alla realizzazione dello scopo sociale.
ART. 4 – Attività diverse e di raccolta fondi
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è delegata all’organo di amministrazione.
L’associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diversa dall’ articolo 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorre dal termine indicato nella norma transitoria.
ART. 5 – Associati
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art.35 comma 1 D.Lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
Sono associati dell’associazione le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo settore che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli altri ETS associati non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 6 – Diritti e doveri dei soci
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
– eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
– esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all’art.17 del presente Statuto;
– votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
– denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
e il dovere di:
– rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo di amministrazione.
ART. 7 – Recesso ed esclusione del socio
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all’Organo di amministrazione e hanno effetto con lo scadere dell’anno sociale ovvero il 31 Dicembre. L’Organo di amministrazione delibera sui tempi e modi di recesso del socio dimissionario.
L’esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.
I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a 30 giorni decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte dell’Organo di amministrazione.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate ai soci destinatari, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale. L’associato, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell’Associazione chiedendo la convocazione, entro 40 giorni, dell’assemblea per discutere di tale provvedimento.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dall’Organo di amministrazione.
ART. 8 – Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci,
– Organo di amministrazione,
– Presidente,
– Organo di controllo (organo eventuale),
– Organo di revisione (organo eventuale).
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell’Organo di controllo o dell’Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.
ART. 9 – Assemblea
L’Assemblea è composta dai Soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo (fisico o virtuale), l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. È ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione nello stesso giorno, purché interrotta tra le due convocazioni da un intervallo di almeno un’ora.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, il recapito di riferimento è quello risultante dal libro dei Soci.
L’Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l’Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
Le eventuali richieste di convocazione dell’Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), all’Organo amministrativo e corredate dall’ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i Soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
È possibile che l’Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.
In particolare, è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell’Assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai Soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
ART.10 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli Associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dall’Organo di amministrazione;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- ratifica eventuali cooptazioni dell’Organo di amministrazione;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Le proposte da inserire nell’ordine del giorno devono essere comunicate all’Organo di amministrazione ed accompagnate da una breve illustrazione scritta.
ART. 11 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori è opportuno che non votino.
ART. 12 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli Associati.
Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta.
Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
ART. 13 – Organo di amministrazione
L’Organo di amministrazione governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea.
L’Organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri, sempre in numero dispari, eletti dall’Assemblea tra gli Associati per la durata di tre anni e rieleggibili.
Sono ineleggibili nell’Organo di amministrazione i soggetti di cui all’articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l’Organo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente dell’Organo di amministrazione ed è nominato dall’Organo stesso tra i suoi componenti.
L’Organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale; può però essere convocato anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti e ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno.
Spetta all’Organo di amministrazione stabilire la quota associativa annuale di iscrizione all’Associazione.
ART. 14 – Presidente
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’Organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vice – Presidente, scelto dall’Organo di amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 15 – Organo di controllo
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017. Può essere anche monocratico e deve essere composto interamente da revisori contabili iscritti al relativo registro.
L’Organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 16 – Organo di Revisione legale dei conti
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’eventuale attività di revisione legale può essere esercitata dall’Organo di controllo.
Art. 17 – Libri sociali
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli Associati tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze riunioni e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell’Organo a cui si riferiscono.
Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti fisicamente presso la sede legale dell’ente e presenti anche in una cartella sul cloud che potrà essere condivisa temporaneamente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all’Organo di amministrazione.
ART. 18 – Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- attività diverse, secondo quanto stabilito all’articolo 4 del presente statuto.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
I beni dell’Associazione sono beni immobili e beni mobili registrati mobili e beni mobili non registrati. I beni immobili ed i beni registrati mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione, o possono provenire da donazioni, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 19 – Bilancio o rendiconto per cassa e esercizio sociale
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e, successivamente, depositato al RUNTS entro il 30 Giugno di ogni anno.
ART. 20 – Bilancio sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, predisposto dall’Organo di amministrazione e approvato dall’Assemblea ordinaria.
ART. 21 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 22 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
ART. 23 – Personale retribuito
L’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati e la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti assunti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall’Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali.
ART. 24 – I Volontari
L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per libera scelta, svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste preventivamente dal regolamento associativo stabilite dall’Associazione.
Sono vietati rimborsi di tipo forfetario, salvo quanto previsto dalla legge.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione qualora sia dimostrabile l’impossibilità di presentare copia delle ricevute delle spese effettivamente sostenute.
L’Organo di amministrazione dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate.
I limiti per il rimborso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell’art.17 del D.lgs. 117/2017.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
I volontari eventualmente presenti verranno iscritti in un apposito registro dei volontari, che deve essere numerato.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 25 – Assicurazione
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.
ART. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art.12 del presente Statuto.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i propri Soci, determinando:
- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.
Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS ONLUS individuato dall’Organo di amministrazione, in alternativa alla Fondazione Italia sociale.
ART. 27 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni del Titolo V del CTS di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, del D.Lgs. 460/1997 in materia di Onlus e del Codice Civile in quanto compatibili.
Norma Transitoria
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/17.
Le disposizioni contenute nel presente Statuto eventualmente incompatibili con la qualifica di ONLUS, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS.
Finché l’Associazione risulta iscritta all’Anagrafe delle ONLUS deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L’Associazione ha inoltre l’obbligo di:
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.