Ripartire dalla “Casa di Alice”. Contenzione, blocco fisico, timeout… Di cosa stiamo parlando? [1/3]

[Antefatto]

Il più elementare dei diritti di libertà solennemente garantiti dalla costituzione è il diritto alla libertà del proprio corpo, il diritto a non essere contenuti, a non essere legati. Quello di potersi muovere liberamente è il diritto primario, al quale conseguono tutti gli altri diritti. Tale diritto spetta a chiunque. Anche gli autori dei più gravi reati hanno la libertà di muoversi, seppur entro i limiti del carcere e delle sue regole. È qualcosa di ancora più forte di un diritto, è la condizione necessaria per una vita umana. Eppure basta una malattia, una perturbazione della mente, uno stato di dipendenza da droghe o da alcool, oppure semplicemente la vecchiaia, perché questo fondamentale diritto venga messo in discussione.

L. Grassi – R. Ramacciotti

E’ noto come l’estate sia foriera di chiacchiere e di gossip sui quotidiani e sui social network, ma non è possibile tollerare e alimentare “chiacchiere da spiaggia” intorno a questione delicate e complesse quali la dignità umana e la corretta applicazione delle tecniche comportamentali con individui nella condizione dello spettro autistico (dati gli eventuali abusi che ne possono derivare).

Non si possono dare interpretazioni sommarie “di buon senso” su quello che è successo al Centro Socio-Riabilitativo per Giovani Disabili Casa di Alice di Grottammare (Ascoli Piceno) perché occorre parlare la stessa lingua per capirsi, nonché essere consapevoli dell’intreccio di norme giuridiche e di etica professionale che entrano in gioco.

Per un approfondimento su “presa in carico, valutazione, verifica e controlli”, vi rimandiamo al contributo del Gruppo Solidarietà, che – tra le altre questioni – solleva quella della presenza di minori (dunque soggetti a obbligo scolastico) all’interno del Centro…

La nostra partecipazione come rappresentanti delle famiglie al tavolo tecnico dell’autismo della Regione Puglia – direttamente interessato alla questione – ci spinge a dare il nostro contributo sui temi specifici, a partire dall’invito a non alimentare la diffusione dei video per soddisfare la morbosa curiosità dell’internauta annoiato per rispetto alla dignità dei ragazzi e alle loro famiglie né a fare della questione una gara senza senso tra tifoserie giornalistiche opposte.

Richiediamo piuttosto che gli articoli siano scritti da persone in grado di analizzare l’episodio a 360°, grazie alle competenze necessarie, la prima delle quali deve essere la differenza tra “contenzione”, “blocco fisico” e “timeout”.

1) Contenzione

[tratto da: “La contenzione dell’infermo di mente e del tossicodipendente” di L. Grassi e F. Ramacciotti]

La contenzione ha origine in psichiatria ed è perciò dalla psichiatria che si deve cominciare. Un tempo era dato per scontato che gli infermi di mente potessero essere contenuti. Non c’era una norma esplicita che lo autorizzasse, ma la cosa appariva ovvia. Il legislatore si preoccupava solo che la contenzione avvenisse secondo certe regole.

Così, ad esempio, l’art. 60 del regolamento manicomiale del 1909 disponeva che “Nei manicomi devono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l’autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell’istituto. Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione…”

Questa norma, insieme ad altre analoghe relative all’organizzazione dei manicomi, è stata abolita con la riforma psichiatrica del 1978, così che attualmente nel nostro ordinamento non c’è nessuna disposizione di legge che implicitamente o esplicitamente autorizzi l’uso di mezzi di contenzione. Nonostante questo, si scrivono ancora protocolli che disciplinano l’uso della contenzione.

L’A.E.P. (American Association of Psichiatry) norma con precisione la contenzione, stabilisce quali mezzi usare, quanto personale impiegare, quali provvedimenti adottare (monitoraggio di polso, pressione ecc.) ed Italia alcune a.u.s.s.l hanno adottato protocolli derivati da quello dell’A.E.P, dando per scontato che la contenzione meccanica possa essere effettuata a carico degli anziani e dei dementi nelle case di riposo, nelle R.S.A, nei reparti di geriatria, nei reparti di rianimazione, nei reparti di neurologia ecc.

Cosa sono i mezzi di contenzione? In generale, si tratta di un complesso di pratiche e di strumenti che vengono utilizzati per limitare la possibilità di movimento di un soggetto…

Una psichiatria senza contenzione – va sottolineato – non solo è possibile, ma dopo la riforma del 1978 costituisce un obbligo giuridico e prima ancora deontologico. Beninteso, ciò non significa che, in alcune circostanze, non si renda necessaria una qualche forma di coercizione, di pressione sul paziente per indurlo alla cura. Vi sono situazioni in cui è consentito, anzi doveroso, intervenire su una persona anche usando la forza fisica (coercizione o contenzione fisica) pur con tutti i limiti del caso… Deve trattarsi però soltanto di una forma di contenimento momentaneo, inserita in un trattamento terapeutico, non già un’iniziativa fine a se stessa, bensì la premessa di interventi propriamente sanitari immediatamente successivi.

[tratto da: “Contenzione Extrema Ratio” di G, Negrini, pp.31-39]

Nella raccomandazione del Consiglio d’Europa Rec (2004)10,3 relativa alla protezione dei diritti umani e della dignità delle persone affette da disturbi mentali, si è ribadito che restrizioni fisiche e reclusione dovrebbero essere usate solo se strettamente necessarie e solo in strutture appropriate, sotto supervisione medica e con il continuo monitoraggio del paziente.
Ancora il Consiglio d’Europa è intervenuto, nel 2006, sul tema della contenzione nei pazienti psichiatrici adulti, nell’ambito del 160 General Report. Nel 2010, nel nostro Paese, la Conferenza Stato-Regioni ha licenziato un documento sulla contenzione fisica in psichiatria in cui si è dichiarata la volontà di “costruire una strategia di prevenzione della contenzione fisica che si ponga all’interno della prevenzione dei comportamenti violenti nei luoghi di cura e si è sostenuto che la contenzione è un atto anti terapeutico che rende più difficile la cura piuttosto che facilitarla

Le misure coercitive mediche racchiudono sempre un conflitto tra diversi principi medico-etici: se da un lato vige l’idea che «bisogna dare aiuto», rispettivamente che «non bisogna nuocere», dall’altro occorre salvaguardare, nei limiti del possibile, l’autonomia del paziente. Di regola, ogni atto medico presuppone il consenso del paziente (informed consent).
Ecco perché le misure coercitive devono essere applicate soltanto in casi eccezionali.

Da un punto di vista etico e medico, emerge quindi chiaramente:

  • l’eccezionalità della misura;
  • la necessità di una attenta supervisione della stessa e la sua contestualizzazione in un trattamento terapeutico;
  • il bisogno di consenso informato (del soggetto o dei tutori).

Dal punto di vista normativo, si solleva una questione ben più ampia relativa all’eccezionalità della procedura e alla liceità delle Regioni di prevedere la presenza di stanze di “timeout” previste dal metodo comportamentale in eccezionali casi, giustificati dalla necessità – in primo luogo –  di salvaguardare l’incolumità della persona e di chi gli sta intorno.

L’eccezionalità è stata fatta regola dal programma educativo?

Maria Grazia Fiore

rappresentante Coordinamento A.P.A.
vicepresidente e referente regione Puglia
Genitori Tosti In Tutti I Posti ONLUS

[leggi seconda parte]

[leggi terza e ultima parte]

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